Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti, i curricula dei titolari di posizione organizzativa, nonché di rendere pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.