La Provincia esercita la funzione concernente gli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all’art. 123, comma 7 CDS.
L’esame è disciplinato dal Regolamento Provinciale approvato con Delibera C.P. 15/12/2011 n. 197.
Corsi obbligatori preliminari all’esame
Enti autorizzati alla formazione
Ai sensi dell’art. 123, c.10 bis del DL.gs n. 285/92 (Codice della Strada) i corsi di formazione obbligatori e preliminari all’esame per insegnanti e istruttori sono organizzati ai sensi del D.M. 17/2011:
- dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
- da soggetti accreditati dalle regioni, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l’intesa 20.03.2008 (GU n. 18 del 23.01.2009) nonchè da criteri specifici richiamati al co. 10 del citato art. 123.
I soggetti preposti ai corsi, al termine dei medesimi e previa regolare frequenza, rilasceranno agli interessati un attestato di frequenza da allegare in originale all’istanza di partecipazione all’esame.
Corso di formazione periodico per chi è già abilitato insegnante / istruttore di guida
I corsi di formazione periodici previsti dall’art. 123, commi 10 e 10 bis del CdS sono della durata di otto ore ed hanno cadenza biennale.
La mancata frequentazione di questi corsi comporta la sospensione dell’abilitazione dell’insegnante/istruttore ai sensi dell’art. 4, 2° co. e dell’art. 9, 2° co del DM 17/2011.
Il corso potrà riguardare una o più delle seguenti materie:
- il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti/istruttori;
- i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
- le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause dell’incidente;
- i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
Anche questi corsi sono organizzati dagli stessi soggetti che effettuano la formazione iniziale.
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Conversione dell’abilitazione di istruttore di guida militare ad istruttore di guida civile
E’ possibile inoltre, per chi ha i requisiti, acquisire il titolo di istruttore di guida civile mediante conversione dell’abilitazione ad istruttore di guida militare.
Infatti l’articolo 138 del D.Lgs. 285/92 prevede che i titolari di abilitazione ad istruttore di guida militare possano ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione senza esame in applicazione del dispositivo del comma 6 art. 138 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione del servizio.
Per la procedura di conversione, pur non essendo richiesto il superamento dell’esame, il richiedente deve comunque essere in possesso delle patenti categoria A, B, C+ E e D oppure B. C+E e D . E’ tuttavia possibile conseguire le suddette categorie successivamente al congedo, sempre nel termine di un anno.