Autorizzazioni per competizioni sportive su strade pubbliche

AUTORIZZAZIONI PER COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA (Art. 9 del Codice della Strada)

Disciplina normativa generale
Per il combinato disposto dell’art. 9 del Codice della Strada e dell’art. 233 della legge regionale n.3/1999, le gare sportive su strada sono autorizzate:

  • dal Comune, se sono interessate solo strade comunali o vicinali all’interno di un solo singolo Comune;
  • dalla Provincia, in tutti gli altri casi.

La Provincia dovrà acquisire preventivamente il nulla osta dagli altri Enti proprietari delle strade.

La competenza suddetta riguarda le sole funzioni amministrative, mentre restano invariate le attribuzioni delle altre Autorità in merito all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza ed alla circolazione stradale.

Per tale motivo, la domanda deve essere inoltrata per conoscenza anche alle suddette Autorità affinché possano procedere alle valutazioni del caso.

Nel caso gli organizzatori intendano preventivamente richiedere la scorta degli Organi di Polizia Stradale, dovranno inoltrare apposita richiesta al Comandante della Polizia Stradale.

Disciplina specifica per le competizioni motoristiche
Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono preventivamente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno successivo, Alla richiesta deve essere allegato il preventivo parere del C.O.N.I., necessario appunto ai fini del riconoscimento del carattere sportivo, ed epresso dalle Federazioni di riferimento: ACI-CSAI per le gare automobilistiche; F.M.I. per le motociclistiche.
Il nulla-osta ministeriale non è richiesto per le gare di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60 del Codice della Strada (auto storiche), purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
Le altre casistiche ove non è richiesto obbligatoriamente il preventivo nulla-osta ministeriale sono disciplinate dalla Circolare ministeriale che viene annualmente emanata per l’approvazione del programma annuale delle gare motoristiche, e che viene resa nota entro il mese di febbraio mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per l’anno 2017 si tratta della Circolare 13/02/2017 n. 765 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18/02/2017, che costituisce il principale punto di riferimento normativo e alla quale devono altresì conformarsi i regolamenti sportivi di categoria.

Il collaudo del percorso di gara non è obbligatorio per le gare di regolarità con velocità media non eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico, mentre è sempre obbligatorio per le gare di velocità per le quali occorre, altresì, procedere all’accertamento della sussistenza delle misure previste per l’incolumità del pubblico e dei piloti.

Disciplina specifica per le gare costituiscono pubblico spettacolo con particolare riferimento alle competizioni automobilistiche – competenza della Commissione di Vigilanza di cui all’art. 141 bis R.D. 635/1940
Premesso che sono luoghi di pubblico spettacolo solo gli edifici ed i luoghi all’aperto attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico e con impianti destinati allo svolgimento dell’intrattenimento, quando per una gara non vi sia allestimento di manufatti destinati ad accogliere gli spettatori, la fattispecie esula dalla nozione di “pubblico spettacolo” rilevante ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S.
Non rientrano pertanto nella competenza della Commissione di Vigilanza suddetta i rally, qualora non prevedano apposite strutture destinate allo stazionamento del pubblico.
Ciò è stato confermato dalla Prefettura di Reggio Emilia – UTG, con la nota Prot. 173/CPVLPS del 18/06/2009.
Rientrano invece nella suddetta competenza le gare motoristiche di velocità.
Restano comunque in vigore le disposizioni di pubblica sicurezza, per cui copia della domanda di autorizzazione – come detto – va inoltrata anche all’autorità locale di PS (Sindaco o Questore).
Restano inoltre salve le disposizioni igienico-sanitarie, di prevenzioni incendi, urbanistico-edilizie e di polizia forestale che prescindono dal TULPS e alle quali occorre comunque attenersi.
In particolare, è fatto obbligo agli organizzatori di gare automobilistiche di comunicare al Comando dei Vigili del Fuoco le strutture destinante al rifornimento carburante e chiedere l’agibilità degli impianti tecnici utilizzati e l’idoneità dei luoghi ad esso destinati.

Disciplina delle esclusioni
Sono escluse dalla disciplina delle autorizzazioni le manifestazioni non competitive che non hanno carattere agonistico, intese come quelle che non comportano lo svolgersi di una gara tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non e’ prevista alcuna classifica, e le manifestazioni di regolarità amatoriale.
Non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e similari.

Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione o comunicazione, secondo le leggi di pubblica sicurezza.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di autorizzazione, per gare che interessino più comuni o, comunque, strade provinciali, deve essere inoltrata, sull’apposito modulo (disponibile in formato Microsoft Word o OpenOffice Writer), al seguente indirizzo:
Provincia di Reggio Emilia
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio
c.so Garibaldi, 26 – 42121 Reggio Emilia

PEC provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
PERSONALE ADDETTO:
Campanini Matteo, tel 0522 444357
mail: m.campanini@provincia.re.it
almeno trenta giorni prima della data prevista per la gara.

Copia della domanda deve essere inoltre presentata:

  • ai proprietari delle altre strade interessate ( Comuni o Anas) al fine del rilascio del prescritto nulla osta;
  • alle autorità di pubblica sicurezza.

La domanda deve indicare dettagliatamente il percorso interessato dalla manifestazione (specificando l’elenco della strade interessate ed allegando planimetria e cronotabella del percorso) e specificare luogo e ora di ritrovo e di arrivo.
NB – La planimetria delle strade interessate deve essere riportata sulla cartografia della rete stradale, facendo uno zoom della zona interessata, cliccando “fai un’istantanea” dello zoom e segnando il percorso sulla suddetta istantanea (vedi esempio).

Occorre evidenziare se è richiesta la sospensione temporanea della circolazione(man mano nei tratti in cui procede la gara) ovvero la chiusura totale al traffico per tutta la durata della gara, ed in tal caso occorre indicare percorsi alternativi per il traffico, pena l’inammissibilità della richiesta.
Se nulla viene indicato in proposito s’intende che la gara si effettuerà a traffico aperto.
Deve inoltre essere allegata copia della polizza assicurativa di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 che copra anche la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

La domanda va presentata in bollo da Euro 16,00 e ad essa deve essere allegata una marca da bollo di Euro 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione. Sono esentate le associazioni dichiarate O.N.L.U.S. ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460 e le Federazioni sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR 26/10/1972, n. 462). Non sono invece esentate le associazioni sportive dilettantistiche (come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 22/04/2003).

In ogni caso, si invitano gli organizzatori a verificare preventivamente i tratti di strada sui quali intendono svolgere la competizione al fine di accertare che non sussistano impedimenti di natura tecnica in ordine alla praticabilità o transitabilità delle strade dovute, per esempio, alla presenza di cantieri di lavoro o a precaria manutenzione del manto stradale.
Al fine di procedere alle verifiche di cui sopra, si invitano gli organizzatori a contattare preventivamente i responsabili del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio – UO Manutenzione Strade – c.so Garibaldi n. 26 – geom. Alberto Marastoni (0522 – 444331) e geom. Roberta Guglielmi (0522 – 444300).

Le domande pervenute oltre i termini previsti o con documentazione incompleta verranno rigettate con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio. Le domande non in regola con la disciplina sul bollo verranno inviate al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione (artt. 19 e 31 del DPR 642/72).

Pubblicato: 27 Ottobre 2006Ultima modifica: 04 Luglio 2022