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Accordi di Programma

Procedimenti ex art. 15 l. 241/1990, ex art. 34 d.lgs. 267/2000, ex art. 40 l.r. 20/2000, ex artt. 59-60 l.r. 24/2017

Procedimenti in corsoProcedimenti conclusi

Gli accordi di programma sono una tipologia di accordi organizzativi volti a creare un coordinamento di attività che fanno capo a più enti e amministrazioni, al fine di consentire la realizzazione di un risultato comune.

Due o più amministrazioni si impegnano a collaborare tra loro per la realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico, di un intervento o di un programma complesso di interventi, che presentino un rilevante interesse pubblico. L’interesse pubblico puo’ avere rilevanza territoriale, ambientale, economico e sociale, e deve prevedere l’eventuale partecipazione dei soggetti privati interessati.

L’accordo contiene la disciplina delle attività legate alla sua attuazione, nonché la disciplina delle trasformazioni pubbliche e private, a livello regionale, provinciale o comunale. Può comportare variante agli strumenti urbanistici, nei limiti del consumo di suolo, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Tra gli elaborati dell’accordo vi sono quelli relativi a:

  • progettazione definitiva di opere, interventi o programmi di intervento oggetto dell’accordo;
  • progetto urbano e gli altri elaborati relativi alle variazioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono alla conclusione dell’accordo;
  • documento di ValSAT delle varianti stesse, espressivo di uno studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l’inserimento nel territorio.

La ValSAT è assoggettata all’espressione del parere di competenza della Regione, o della Provincia territorialmente competente, nell’ambito del procedimento di approvazione della variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni ambientali presentate.

L’accordo di programma deve essere sottoscritto, oltre che dai soggetti che si impegnano a collaborare per la realizzazione delle trasformazioni del territorio oggetto dell’accordo, dall’ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni, nonché dalla Provincia, nel caso di modifiche a piani comunali, dalla Provincia e dalla Regione, nel caso di modifiche a piani sovracomunali. Possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo anche enti e organismi cui competono le autorizzazioni, i pareri o gli altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla legge per la realizzazione delle opere, interventi o programmi di intervento oggetto dell’accordo.

Pubblicato: 28 Ottobre 2021Ultima modifica: 08 Marzo 2022