Studi di Consulenza automobilistica

Per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza, assistenza, adempimenti come specificati nella tabella A allegata alla Legge n. 264/91 e comunque ad essi connessi relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso, per incarico di qualunque soggetto interessato.

L’attività è soggetta a specifica autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia, su domanda del titolare o del legale rappresentante dell’impresa.

Chi intende avviare l’attività di consulenza automobilistica deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3 della L. 264/91: determinante è il possesso del requisito di capacità professionale senza il quale non si può essere intestatari di uno studio di consulenza automobilistica.

Alla Provincia spettano anche le funzioni inerenti la vigilanza ed il controllo sull’attività svolta dagli Studi di consulenza automobilistica per verificare il permanere dei requisiti di legge prescritti per l’attività  nonché gli eventuali  procedimenti sanzionatori.

Come e a chi deve essere presentata l’istanza

Competente a ricevere è la Provincia di Reggio Emilia, alla quale gli atti sono inoltrati mediante Posta Elettronica Certificata alla casella provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Procedimenti:

Rispetto ai procedimenti sotto indicati l’ufficio preposto fornisce informazioni agli utenti interessati, utilizzando la casella di posta elettronica : trasporti@provincia.re.it, oppure rivolgendosi al personale addetto.

Pubblicato: 18 Febbraio 2020Ultima modifica: 10 Ottobre 2024