Trasporto merci in Conto Proprio

Avvio procedura on line

A partire dal 1 maggio 2021, per presentare le domande di licenza è possibile utilizzare la procedura informatica, accedendovi attraverso il link https://servizionline.provincia.re.it, si accede accreditandosi attraverso il proprio SPID personale. Fino al 31 maggio 2021 sarà ancora possibile presentare le domande inviandole all’indirizzo di posta certificata della provincia provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.

Condizioni per distinguere il Conto Proprio dal Conto Terzi

Il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta
(es.: commerciante di mobili che trasporta i mobili dal magazzino al cliente);

ATTIVITA’ COMPLEMENTARE VUOL DIRE :

  • le cose trasportate devono essere attinenti all’attività principale svolta dall’impresa (es.: commerciante di frutta che trasporta frutta, verdura e simili)
  • i veicoli destinati al conto proprio devono essere congrui con le esigenze dell’impresa (es.: un piccolo artigiano non può avere 6 auto articolati)
  • i costi per l’esercizio del trasporto non devono incidere pesantemente sui costi totali dell’attività svolta

le merci trasportate devono essere in proprietà di chi effettua il trasporto o prodotte da questi, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate o elaborate in conformità all’attività principale svolta o, infine, tenute in deposito o in custodia in relazione a un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad aquistare o a vendere (es. contratto di agenzia);

il trasporto deve avvenire con un veicoli di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio;

il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario, da un suo dipendente, collaboratore familiare, socio o amministratore, a seconda della tipologia societaria.

Quando anche una sola di queste condizioni manchi, l’attività di trasporto non è più in conto proprio ma in conto terzi (v. art. 88 CDS).

Quali veicoli devono chiedere la licenza Conto Proprio

Classificazione Veicolo Massa complessiva
Autocarro > 6000 kg
Autoveicolo Trasporto Specifico < 6000 kg
Trattore Stradale Qualsiasi

La licenza deve indicare anche le cose o le classi di cose autorizzate al trasporto

Per le imprese di nuova costituzione è consentito il rilascio di una licenza provvisoria della durata massima di 18 mesi.

La licenza per il trasporto in conto proprio è nominativa: se il veicolo viene ceduto occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario; pertanto la precedente licenza dovrà essere annullata dal vecchio proprietario insieme alla relativa carta di circolazione, quest’ultima da annullare presso la Motorizzazione;

Si ricorda inoltre che in caso di richiesta di licenza conto proprio di un veicolo usato italiano destinato ad:

  • uso proprio: la precedente licenza dovrà essere già stata annullata dal vecchio proprietario e di conseguenza la relativa carta di circolazione (quest’ultima operazione deve essere svolta in Motorizzazione c.d. “Accantonamento”)
  • uso terzi: la carta di circolazione dovrà essere già stata annullata (deve essere svolta in Motorizzazione c.d. “Accantonamento”)

La licenza in conto proprio potrà essere richiesta anche in sostituzione di un veicolo già in disponibilità dell’impresa, in questo caso si procede come un richiesta normale di licenza, allegando all’istanza, la licenza del veicolo da sostituire, per l’annullamento e la relativa carta di circolazione dovrà essere annullata presso la Motorizzazione (c.d. “Accantonamento”)

Pubblicato: 18 Febbraio 2020Ultima modifica: 19 Gennaio 2023