Le previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi.
I Comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati, possono promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse.
Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dall’articolo 38 della Legge Regionale 24/2017, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.