Progettista, DL e Costruttore

Individuazione delle figure professionali e del costruttore

Progettista Strutturale dell’intero intervento (PSG)

La figura del Progettista Strutturale dell’intero intervento deve essere individuata univocamente.

Nel caso di progettazioni specialistiche di parti d’opera, gli eventuali altri Progettisti Strutturali dovranno essere indicati sul MUR A.2 (ovvero D.2) specificando il campo di competenza.

Il Progettista Strutturale dell’intero intervento deve firmare tutti gli elaborati progettuali strutturali, anche quelli firmati da altri Progettisti Strutturali (se presenti).

Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento (DLSG)

La figura del Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento deve essere individuata univocamente.

Nel caso di direzioni lavori specialistiche di parti di opera (p. es. montaggio di strutture prefabbricate), gli eventuali altri Direttori dei Lavori Strutturali dovranno essere indicati sul MUR A.2 (ovvero D.2) specificando il campo di competenza.

Il Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento deve firmare tutti gli elaborati progettuali strutturali e gli elaborati architettonici trasmessi in allegato all’istanza di autorizzazione sismica ovvero al deposito del progetto esecutivo.

Fanno eccezione le sanatorie senza opere per le quali la figura del Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento risulta priva di significato.

Qualifica del DLSG

La figura del Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento deve essere generalmente individuata in un tecnico laureato.
Fanno eccezione gli interventi relativi a:
■ Strutture in muratura portante per qualsiasi tipologia di intervento (nuova costruzione, intervento locale, miglioramento, adeguamento)
■ Costruzioni in classe d’uso I di qualsiasi dimensione e tipologia costruttiva
per le quali è comunemente accettato che la Direzione Lavori Strutturale dell’intero intervento possa essere affidata ad un tecnico diplomato.

Costruttore e Denuncia lavori

Il nominativo del Costruttore deve essere individuato:

  • all’atto della presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture;
  • per tutte le tipologie di intervento (nuova costruzione, intervento locale, miglioramento, adeguamento);
  • per tutti i materiali strutturali impiegati (c.a., acciaio, muratura, legno, ecc…).

Il MUR A.2 (ovvero D.2) pertanto:

  • Deve essere completo dei dati del Costruttore
  • Deve essere barrata la casella per la validità secondo Art. 15 della LR 19/2008 e Art. 65 del DPR 380/20013;
  • Deve essere firmato digitalmente dal Costruttore

Fanno eccezione:

  • Le SOLE autorizzazioni (ovvero depositi) relative a Lavori Pubblici per le quali il Costruttore è individuato obbligatoriamente tramite gara d’appalto: in questo caso sul MUR A.2 (ovvero D.2) può essere indicato “da nominare successivamente”;
  • Le sanatorie senza opere per le quali la figura del Costruttore risulta priva di significato.
Pubblicato: 06 Febbraio 2020Ultima modifica: 16 Marzo 2021