Varianti SOSTANZIALI e NON SOSTANZIALI

Procedimento sismico per le varianti sostanziali e non sostanziali

Varianti SOSTANZIALI

Il procedimento sismico per le varianti SOSTANZIALI è SEMPRE quello del progetto originale come di seguito specificato.

Autorizzazioni

Per le varianti SOSTANZIALI al progetto originario autorizzato (definite nell’allegato 2 alla DGR 2272/2016) è SEMPRE necessario presentare istanza di autorizzazione sismica PRIMA della loro realizzazione.

Depositi

Per le varianti SOSTANZIALI al progetto originario depositato (definite nell’allegato 2 alla DGR 2272/2016) è SEMPRE necessario depositare il progetto esecutivo PRIMA della loro realizzazione.

Le varianti SOSTANZIALI sono soggette a controllo SE E SOLO SE il progetto originario è stato oggetto di controllo.

Varianti NON sostanziali

Per tutti i procedimenti sismici, le varianti NON sostanziali (come definite nell’All. 2 della DGR 2272/2016) possono essere realizzate nel corso dei lavori SENZA il preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica ovvero del deposito del progetto esecutivo

Le varianti NON sostanziali NON sono mai soggette a controllo e il pagamento del rimborso forfettario per le spese di istruttoria NON è dovuto.

Pubblicato: 06 Febbraio 2020Ultima modifica: 26 Luglio 2021