Denuncia lavori (art. 65 DPR 380/2001 – art. 4 e 6 Legge 1086/71)
Quando è dovuta?
Ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001, nonostante il titolo dell’articolo (vedi anche parere CTS 176/2020), la denuncia lavori da parte del costruttore è dovuta:
- Per ogni tipo di materiale e sistema costruttivo disciplinato dalle NTC 2018, (Costruzioni in calcestruzzo, acciaio, composte acciaio – calcestruzzo, legno, muratura e/o altri materiali disciplinati dalla norme indicate al §12 delle NTC 2018);
- Per tutti gli interventi di nuova costruzione
- Per tutti gli interventi sulle costruzioni esistenti incluse le riparazioni o interventi locali (§8.4.1 NTC 2018);
- Anche per gli interventi IPRiPI, fatto salvo per quelli rientranti nei casi di cui alla Circolare del Servizio Tecnico Centrale N°11951 del 14/02/1974;
Come si effettua?
IRiPI e IMRiPI
IPRiPI
Come si conclude?
Ai sensi dell’Art. 65 comma 6 del DPR 380/2001, entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture, il Direttore dei Lavori Strutturali trasmette tramite PEC, la Relazione a Struttura Ultimata
Ai sensi dell’Art. 65 comma 8-bis del DPR 380/2001, per gli interventi di cui all’Art. 94-bis comma 1 lettera b) n. 2) e lettera c) n. 1) (IPRiPI) la presentazione della Relazione a Struttura Ultimata non è dovuta.
Collaudo statico (art. 67 DPR 380/2001 – art. 7 e 8 Legge 1086/71)
Quando è obbligatorio?
- Il Collaudo è sempre dovuto per gli interventi IRiPI e IMRiPI non classificabili come riparazioni locali;
- I depositi relativi a riparazioni locali (Art. 67, comma 8-bis del DPR 380/01) e le denunce dei lavori relative a IPRiPI (Art. 67, comma 8-ter del DPR 380/01) si concludono con la presentazione della Dichiarazione di Regolare Esecuzione resa dal Direttore dei Lavori Strutturali, al SUE/SUAP del Comune territorialmente competente (Art. 67, comma 8-ter del DPR 380/01).