Denuncia Lavori e Collaudo (artt. 65 e 67 DPR 380/2001)

In quali casi è dovuta e come si effettua la denuncia lavori. Quando è obbligatorio il collaudo.

Denuncia lavori (art. 65 DPR 380/2001 – art. 4 e 6 Legge 1086/71)

Quando è dovuta?

Ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001, nonostante il titolo dell’articolo (vedi anche parere CTS 176/2020), la denuncia lavori da parte del costruttore è dovuta:

  • Per ogni tipo di materiale e sistema costruttivo disciplinato dalle NTC 2018, (Costruzioni in calcestruzzo, acciaio, composte acciaio – calcestruzzo, legno, muratura e/o altri materiali disciplinati dalla norme indicate al §12 delle NTC 2018);
  • Per tutti gli interventi di nuova costruzione
  • Per tutti gli interventi sulle costruzioni esistenti incluse le riparazioni o interventi locali (§8.4.1 NTC 2018);
  • Anche per gli interventi IPRiPI, fatto salvo per quelli rientranti nei casi di cui alla Circolare del Servizio Tecnico Centrale N°11951 del 14/02/1974;

Come si effettua?

IRiPI e IMRiPI

La denuncia lavori per interventi definiti IRiPI o IMRiPI è implicita nei procedimenti sismici cui sono soggetti, rispettivamente autorizzazione e deposito.
Occorre quindi che nel MUR A.2 (ovvero D.2):
■ sia barrata la specifica casella affinché la presentazione del progetto esecutivo in allegato all’istanza di autorizzazione (ovvero al deposito sismico) abbia validità anche ai sensi dell’art. 15 della LR 19/2008 e dell’art. 65 del DPR 380/2001;
■ siano completi degli estremi e della firma (digitale) del costruttore.

IPRiPI

La denuncia lavori per interventi definiti IPRiPI deve essere esplicita, in quanto non sono soggetti a procedimenti sismici, utilizzando il MUR A.14/D.8.
Si ricorda che la denuncia lavori va presentata al SUE/SUAP del comune territorialmente competente e che non dovrà essere trasmessa alla Struttura Sismica Provinciale.

Come si conclude?

Ai sensi dell’Art. 65 comma 6 del DPR 380/2001, entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture, il Direttore dei Lavori Strutturali trasmette tramite PEC, la Relazione a Struttura Ultimata

Ai sensi dell’Art. 65 comma 8-bis del DPR 380/2001, per gli interventi di cui all’Art. 94-bis comma 1 lettera b) n. 2) e lettera c) n. 1) (IPRiPI) la presentazione della Relazione a Struttura Ultimata non è dovuta.

Collaudo statico (art. 67 DPR 380/2001 – art. 7 e 8 Legge 1086/71)

Quando è obbligatorio?

  • Il Collaudo è sempre dovuto per gli interventi IRiPI e IMRiPI non classificabili come riparazioni locali;
  • I depositi relativi a riparazioni locali (Art. 67, comma 8-bis del DPR 380/01) e le denunce dei lavori relative a IPRiPI (Art. 67, comma 8-ter del DPR 380/01) si concludono con la presentazione della Dichiarazione di Regolare Esecuzione resa dal Direttore dei Lavori Strutturali, al SUE/SUAP del Comune territorialmente competente (Art. 67, comma 8-ter del DPR 380/01).
Pubblicato: 23 Aprile 2021Ultima modifica: 12 Giugno 2023