DGR N.1744 del 27/10/2025

Atto di indirizzo sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della L.R. n. 23 del 2004. Aggiornamento della Modulistica Unificata Regionale in materia sismica (MUR) e degli importi del rimborso forfettario

Si ricorda che “a decorrere dal giorno successivo [04/11/2025 ndr] alla sua pubblicazione sul BURERT, la “Modulistica Unificata Regionale relativa ai provvedimenti in materia sismica (MUR)” aggiornata dovrà essere utilizzata per la presentazione delle relative istanze in materia sismica

In particolare, oltre all’introduzione del MUR R.1 – Regolarizzazione strutturale, sono stati aggiornati

Prime indicazioni operative

La Struttura Sismica ha predisposto degli schemi riassuntivi (vedi allegati) per le diverse casistiche di regolarizzazione strutturale richiamate dal MUR R.1 (Caso 1, 2 e 3).

Si evidenzia come detti schemi riassuntivi costituiscano prime indicazioni di massima sugli adempimenti e sui procedimenti richiesti dalle recenti modifiche normative.

Si rimanda inoltre alla pagina Informazioni generali sul rimborso forfettario aggiornata con le modalità di pagamento previse per le diverse casistiche di regolarizzazione strutturale.

Si precisa infine che le indicazioni fornite potrebbero essere suscettibili di aggiornamenti, pertanto si invitano i Tecnici interessati a visitare periodicamente il sito della Struttura Sismica.

[10/11/2025] Procedimenti di regolarizzazione di competenza dei SUE

Con riferimento alle tabelle allegate, si evidenzia che il procedimento di regolarizzazione è in capo al SUE del Comune territorialmente competente per

  • Caso 1.C.a) – IPRiPI in sanatoria
  • Caso 1.C.b) – Varianti Non Sostanziali in sanatoria
  • Caso 2 – Zona N.C. all’epoca di realizzazione delle opere da regolarizzare
  • Caso 3 – Opere di conformazione classificabili come IPRiPI

Pertanto tutta la documentazione richiesta dalla DGR 1744/2025 (Modulistica, Relazioni ed Elaborati Grafici, ecc…) dovrà essere trasmessa esclusivamente al SUE del Comune territorialmente competente.

Parimenti il rimborso forfettario previsto per i casi sopra elencati dovrà essere corrisposto al Comune (e NON alla Struttura Sismica della Provincia di Reggio Emilia).

Pubblicato: 03 Novembre 2025Ultima modifica: 05 Dicembre 2025