Covid-19, misure valide fino al 3 e dal 4 maggio

Cosa prevedono per Reggio e l'Emilia-Romagna i decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm) e della Regione sulle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus

Con il DPCM del 26 aprile sono state decise le misure della cosiddetta Fase 2 per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. Le nuove disposizioni saranno in vigore a partire dal 4 maggio e prevedono in sintesi.

🚗 SPOSTAMENTI
 Consentiti gli spostamenti, oltre alle motivazioni già note di comprovata necessità, di lavoro o di salute anche per far visita ai “congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”. Successivamente, Palazzo Chigi ha fatto sapere che con il termine congiunti vanno intesi  “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati, affetti stabili“. Le Faq che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito del Governo chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.
Sarà possibile fare ritorno presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, per le quali è sempre necessaria l’autocertificazione.

🌳 PARCHI E GIARDINI
L’accesso ai parchi e giardini sarà contingentato e subordinato al rigoroso rispetto del distanziamento. Ogni sindaco può comunque disporre la chiusura temporanea di aree in cui non è possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza
Rimangono chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini
Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati

🚶‍♂️ ATTIVITÀ MOTORIA
 Sarà possibile riprendere a fare attività fisica individuale, rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria
Riprendono gli allenamenti per gli sport individuali, sempre nel rispetto del distanziamento e a porte chiuse, degli atleti, professionisti e non professionisti che sono riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni.

🙏 MESSE E FUNERALI
 Potranno essere nuovamente celebrati i funerali, ma solo alla presenza degli stretti familiari (parenti di primo o secondo grado), non più di 15 persone, se possibile all’aperto e a distanza l’uno dall’altro. E tutti dotati di mascherina.
 Non sono al momento consentite altre funzioni religiose, incluse le messe

🛠ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 Potranno riaprire alcune attività produttive e aziende ritenute strategiche, dai cantieri dell’edilizia pubblica al manufatturiero. (Codici Ateco nell’allegato 3 del link https://bit.ly/2VHeZ6c)
Con richiesta alla Prefettura le attività ancora sospese potranno spedire verso terzi merci presenti in magazzino e ricevere beni e forniture, così come accedere ai locali per attività conservative e di manutenzione.

Altri provvedimenti sono stati adottati dalla Regione Emilia-Romagna, e prevedono tra l’altro.
🏥 Linee guida per la riprogrammazione graduale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, delle prestazioni non urgenti, che erano state sospese.

📌 Tutta la normativa di riferimento – nazionale e regionale – può essere scaricata e consultata qui.

Le misure in vigore fino al 3 maggio 2020

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 sono state prorogate fino al 3 maggio le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, adottate con precedenti provvedimenti. L’annuncio è stato dato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza-stampa.
Di seguito, si riporta una sintesi delle principali misure adottate, alle quali ognuno di noi è tenuto ad attenersi nella maniera più rigorosa (il mancato rispetto di questi obblighi è infatti punibile ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, laddove la condotta non costituisca più grave reato).

Principali misure confermate fino al 3 maggio

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il Ministero dell’Interno ha successivamente chiarito che tali esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute possano essere attestati con autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine (il modulo, nella sua ultima versione del 26 marzo, può essere scaricato e compilato qui).
– I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
– Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, nonché le sedute di allenamento degli atleti professionisti (queste ultime inizialmente consentite fino al 3 aprile).
– Sono chiusi gli impianti sciistici.
– Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico quali ad esempio: grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di balle, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati: nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
– Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, le attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici e soggetti privati, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Sono ovviamente possibili attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale sono escluse tutte le forme di aggregazione alternativa diverse da quelle precedentemente esposte. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati.
– L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Si deve garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. Sono in ogni caso sospese le Messe e ogni altra cerimonia civile o religiosa, comprese quelle funebri.
– Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi culturali.
– Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni volte a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA). Sono inoltre sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
– Sono sospesi gli esami di idoneità alla guida da effettuarsi presso gli uffici della motorizzazione civile con sede nei territori indicati in questo articolo. Per i candidati che per suddetti motivi non hanno potuto sostenere l’esame è prevista la proroga dei termini previsti.
– Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusioni di quelle che prevedano una valutazione dei candidati solo su basi curriculari e/o in via telematica. I concorsi per il personale sanitario, i rispettivi esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo ed i concorsi del Personale di Protezione Civile rimangono validi ed esclusi da questo provvedimento, a condizione che venga rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i candidati e che dove possibile queste procedure si svolgano in via telematica.
– Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, del personale le cui attività siano necessarie per il funzionamento delle unità di crisi costituite a livello regionale.
– Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari.
– Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie anche al taglio, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, take-away, kebab eccetera), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
✅Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (ma non l’asporto) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto.
– Sono sospese tutte le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
– Sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle espressamente consentite (vedi dopo) tra cui
✅le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’.
✅Restano aperte anche le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche
✅i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Riaperture disposte a partire dal 14 aprile

Con il Dpcm del 10 aprile è stata consentita la riapertura di alcune attività commerciali – come librerie, cartolibrerie, rivendite di abbigliamento per neonati e bambini – sempre a condizione che vengano rispettate scrupolosamente la regola della distanza interpersonale e le norme igienico-sanitarie, alcune delle quali rafforzate. In particolare, dal 14 aprile saranno obbligatori guanti monouso e gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse, anche vicino ai sistemi di pagamento (esempio pos di bancomat e carte di credito), mascherine per i lavoratori, pulizie dei locali almeno due volte al giorno, ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e dove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite. Disposti anche orari di apertura più lunghi per evitare code (e quindi rischio assembramenti). Di seguito tutte le attività che saranno consentite dal 14 aprile (comprese quelle che non sono mai state sospese).

Allegato 1  Commercio al dettaglio 

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Allegato 2  Servizi per la persona
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3

  • Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
  • Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
  • Pesca e acquacoltura
  • Estrazione di carbone
  • Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
  • Industrie alimentari
  • Industria delle bevande
  • Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
  • abbigliamento)
  • Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione
  • articoli in paglia e materiali da intreccio
  • Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
  • Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
  • Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
  • Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
  • Fabbricazione di vetro cavo
  • Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
  • Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
  • Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
  • Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
  • Fabbricazione di computer e unità periferiche
  • Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
  • Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
  • Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
  • Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
  • Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
  • Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
  • Fabbricazione di casse funebri
  • Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05,33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
  • Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • Raccolta, trattamento e fornitura di acquaGestione delle reti fognarie
  • Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
  • Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
  • Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
  • Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
  • Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
  • Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture
  • agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
  • Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
  • Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
  • Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
  • combustibili per riscaldamento
  • Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
  • Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • Trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • Trasporto aereo
  • Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • Servizi postali e attività di corriere
  • Alberghi e strutture simili
  • Servizi di informazione e comunicazione
  • Attività finanziarie e assicurative
  • Attività legali e contabili
  • Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
  • Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • Ricerca scientifica e sviluppo
  • Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • Servizi veterinari
  • Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
  • Servizi di vigilanza privata
  • Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  • Attività di pulizia e disinfestazione
  • Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
  • Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzioneautomatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi
  • interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire
  • informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque,
  • nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
  • Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
  • Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
  • Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • Istruzione
  • Assistenza sanitaria
  • Servizi di assistenza sociale residenziale
  • Assistenza sociale non residenziale
  • Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
  • Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Ulteriori misure adottate a livello locale

A livello provinciale, Comuni e Provincia hanno poi deciso, dal 10 marzo, la sospensione di tutti i mercati (ordinari e straordinari) sull’intero territorio reggiano.
Dall’11 marzo la Provincia di Reggio Emilia, di intesa con i Comuni, ha deciso la momentanea chiusura al pubblico dei parchi di propria proprietà: quello di Roncolo a Quattro Castella, dove è stata ovviamente anche interrotta l’attività del pubblico esercizio, e la Pinetina di Vezzano sul Crostolo. Successivamente, con odinanza del 18 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha disposto fino al 3 (e poi fino al 13) aprile la chiusura di parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

❗️ IMPORTANTE Si ribadisce “espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita’ e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

❗️ Resta ovviamente necessario l’assoluto rispetto delle seguenti Misure igienico-sanitarie

– lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
– evitare abbracci e strette di mano;
– mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
– igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
– evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attivita’ sportiva;
– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
– coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
– non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
– usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Numero

100

Data

07 Maggio 2020 00:00
Pubblicato: 01 Marzo 2020Ultima modifica: 19 Marzo 2024