La provincia di Reggio zona arancione scuro

Ulteriori restrizioni da giovedì 4 a domenica 21 marzo, in particolare per spostamenti e scuole. Lo ha deciso la Regione, insieme ai sindaci, sulla base delle indicazioni dell'Ausl

Da domani, giovedì 4 marzo, fino a domenica 21 marzo, la zona arancione scuro verrà estesa anche a tutti i comuni dell’Ausl di Reggio Emilia – dunque all’intera provincia – in base a una ordinanza firmata questa sera dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ha anche inserito le province di Bologna e Modena in fascia rossa.

La decisione – finalizzata ad arginare la diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini – è stata presa ieri dopo le riunioni con Provincia, sindaci dei territori coinvolti e Ausl Reggio Emilia.

Il provvedimento è più restrittivo rispetto alle misure nazionali in vigore per la zona arancione in cui è collocata tutta l’Emilia-Romagna dal 21 febbraio scorso, e deriva dalle indicazioni medico-scientifiche che evidenziano una situazione di criticità, con l’andamento del contagio in costante crescita, anche fra i giovani e nelle scuole.

Le restrizioni introdotte sono le stesse previste dall’ordinanza in vigore nel Bolognese ed in gran parte della Romagna: no agli spostamenti, anche all’interno del proprio comune (anche per visite a parenti e amici), se non per motivi di salute, lavoro e comprovate necessità, e limitazioni alle lezioni in presenza, sul modello di ciò che in sostanza avviene in zona rossa.

Da giovedì 4 marzo, quindi, l’attività didattica si svolgerà esclusivamente a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e per l’Università, mentre rimarrà in presenza per i servizi educativi 0-3 anni e le scuole d’infanzia.

Non vengono invece sospese le attività economiche, comprese quelle per i servizi alla persona, nei limiti delle regole consentite in fascia arancione.

Quali sono le limitazioni
Restano consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona, permesse nelle zone arancioni del Paese.

I datori di lavoro pubblici sono tenuti a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza fisica, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in smart working.

Per quanto riguarda gli spostamenti, sono vietati sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi. L’eccezione è per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (come acquisto di beni) o motivi di salute.

Non si potrà quindi uscire dal proprio comune, anche se di popolazione inferiore a 5.000 abitanti (come ora previsto e disciplinato per le zone rosse dall’articolo 2 del Decreto legge numero 15 del 23 febbraio scorso): resta la possibilità di recarsi in quelli limitrofi, ma solo per particolari necessità, come ad esempio per l’acquisto di prodotti che nel proprio comune sono introvabili.

E’ esclusa anche la possibilità di effettuare visite a parenti e amici una volta al giorno, anche all’interno del proprio comune, o recarsi nelle seconde case, salvo situazioni di necessità.

Rimane sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e la possibilità per gli studenti di frequentare le lezioni in presenza, ove previste, se la scuola ha sede in un comune non compreso tra quelli soggetti a restrizione: potranno ovviamente andare e tornare.

Per la scuola, si stabilisce lo svolgimento in presenza delle sole attività dei Servizi educativi 0-3 anni e Scuole dell’Infanzia, mentre le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno a distanza al 100%. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata – come previsto anche dallo specifico decreto (7 agosto 2020) e successiva ordinanza (9 ottobre 2020) del Ministro dell’Istruzione. Lezioni esclusivamente a distanza, sempre da martedì, anche per l’Università.

In ambito sportivo, sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto. Resta consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto. Possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Infine, sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Attività di tracciamento e sorveglianza
Viene rafforzata ulteriormente l’attività di sorveglianza e tracciamento. Sono applicate tutte le misure indicate nella circolare ministeriale del 31 gennaio scorso, tra cui l’impiego del test molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni con test molecolare; inoltre, non potrà essere interrotto l’isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.

Altri provvedimenti

Con ulteriore ordinanza, la Regione ha anche disposto che dal 4 marzo nelle zone arancioni e rosse caccia di selezione (possibile fino al 31 marzo) e relative attività di censimento sono consentite ai soli residenti anagraficamente in Emilia-Romagna ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e possono essere svolte, al di fuori del proprio comune, solo nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati e, nelle strutture fisse, a non più di 1 persona alla volta

Pubblicato: 03 Marzo 2021Ultima modifica: 19 Marzo 2024