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N.C.C. AUTOBUS

L’attività di trasporto passeggeri, non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente, è stata oggetto di una prima riforma con l’emanazione della Legge 218/2003.
La Regione Emilia Romagna, delegata dallo Stato all’esercizio della funzione, al fine di ottemperare alla nuova normativa di settore, ha modificato con L.R. 29/2007 la precedente normativa regionale di disciplina del trasporto pubblico regionale e locale, attribuendo alle Province la competenza in materia di

  • rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente
  • tenuta della sezione provinciale del registro delle imprese che esercitano tale attività
  • irrogazione delle sanzioni.

Successivamente, la Regione con il regolamento n. 3 del 28.12.2009 ha dettato le norme per la disciplina dell’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente, definendo le modalità di rilascio delle autorizzazioni, le procedure per l’accertamento periodico della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di rilascio.

Il 4 dicembre 2011, è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1071/2009 che reca nuove ed importanti disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada. Il Ministero del Trasporti con il DD 291 del 25/11/2011, e con la circolare di attuazione del 23/05/2012 , ha fornito le disposizione tecniche per l’applicazione del regolamento comunitario, ed ha attribuito la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione di trasportatore su strada (AEP) all’Ufficio della Motorizzazione Civile che opera nella Provincia in cui l’impresa da autorizzare ha la sede di stabilimento.

E’ di competenza delle Province il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri, non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente, disciplinata dal Reg. Reg.le Emilia Romagna 28/12/2009 n. 3 come modificato e integrato dal R.R. 30/10/2015 n. 2.

La Provincia di Reggio nell’Emilia con deliberazione del Consiglio Provinciale del 16.05.2019 n.14 ha delegato all’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia tale competenza, come consente espressamente la legge regionale 2/10/1998, n. 30.

L’impresa che intende esercitare la professione di trasportatore su strada di persone deve pertanto rivolgersi:

Pubblicato: 18 Febbraio 2020Ultima modifica: 07 Luglio 2020