La Provincia è competente al riconoscimento di Consorzi di autoscuole per la costituzione dei Centri di Istruzione Automobilistica previsti dall’art. 123 comma 7 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).
Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 317/95 e s.m.i. (come modificato dal DM 30.01.2014, n. 10 con modifiche in vigore dal 01.04.2014), il Consorzio è riconosciuto – in regime di SCIA – dall’Ente territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il consorzio stesso.
Il riconoscimento di un Consorzio quale Centro di Istruzione automobilistica ha efficacia dalla data della presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) all’Amministrazione competente senza ulteriori adempimenti.
La normativa dà facoltà alle autoscuole di consorziarsi e costituire centri di istruzione automobilistica, nel rispetto dei seguenti criteri:
- al consorzio possono aderire autoscuole ubicate nella stessa provincia, ed autoscuole appartenenti a province diverse, ma aventi sede in comuni limitrofi al comune in cui è ubicato il centro di istruzione;
- non è consentito riconoscere il centro di istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate;
- fatta eccezione in ogni caso dei corsi di formazione (teorici e pratici) per il conseguimento della categoria B che devono essere svolti dalle autoscuole consorziate, queste ultime possono demandare al Centro di istruzione automobilistica: – i corsi di insegnamento sia teorici che pratici relativamente a determinate categorie di patenti oppure – solo i corsi di insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente che non deve esercitare direttamente ogni autoscuola consorziata oppure – solo i corsi di guida per tutte o per parte delle categorie di patenti che non deve esercitare direttamente ogni autoscuola consorziata;
- non è consentito iscrivere allievi direttamente al Centro di Istruzione, in quanto al centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso e vengono annotati su apposito registro conforme al modello di cui all’allegato 9 del D.M. 317/1995.
Come e a chi devono essere presentate le istanze
Competente a ricevere è la Provincia di Reggio Emilia, alla quale gli atti sono inoltrati esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata alla casella provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
Procedimenti e modulistica
Rispetto ai procedimenti sotto indicati l’ufficio preposto fornisce informazioni agli utenti interessati, utilizzando la casella di posta elettronica : trasporti@provincia.re.it, oppure rivolgendosi al personale addetto.