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Autoscuole, Centri di istruzione automobilistica e Scuole Nautiche

Si avvisa che dal 01/07/2017 l’attività di Autoscuola, dei Centri di Istruzione Automobilistica e di Scuola nautica è sottoposta al regime SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dei D. Lgs. 126 del 30 giugno 2016 e D. Lgs. 222 del 25 novembre 2016

Che cos’è la SCIA

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990, produce infatti effetti immediati.

La SCIA sostituisce l’autorizzazione

La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni. Non rientrano invece nel regime della SCIA, e quindi seguono il precedente percorso autorizzatorio ordinario, le attività che comportino, per la loro attivazione, valutazioni discrezionali, il rispetto di norme di programmazione, pianificazione, di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Viceversa, per tutte le attività che appunto non comportino quanto appena indicato, e che pertanto rientrano nel regime della SCIA, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve necessariamente essere inoltrata completa, dunque corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici e contratti/rogiti/fideiussioni.

La compilazione dei campi e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire con accuratezza le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività e la sua legittimità.

Quando occorre presentare la SCIA

La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell’attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l’avvio di un’attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, non ha ancora le attrezzature adeguate ovvero non dispone ancora dei locali.

Occorre presentare SCIA distinte per ogni tipologia di attività economica da attivare, modificare o cessare.

Controlli e responsabilità

E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci o errate.

Tecnicamente la SCIA è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata fornendo le indicazioni richieste dagli schemi di modulistica unificata predisposti dall’Ente competente al controllo.

In generale, riguardo la SCIA e le responsabilità connesse:

le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante.

lo svolgimento dell’attività in assenza di SCIA oppure in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).

Attività sottoposta a SCIA di competenza della Provincia

Per quanto riguarda le attività imprenditoriali di competenza delle Province, il Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222 ( G.U. n. 277 del 26/11/2016, suppl. ord. n. 52) attribuisce il regime della SCIA alle attività di Autoscuole, Centri d’istruzione automobilistica e Scuole nautiche, come indica la Tabella A allegata al decreto.

Come e a chi deve essere presentata la SCIA

Competente a ricevere, verificare la legittimità, inibire l’attività, adottare le sanzioni in tali settori ecc è la Provincia di Reggio Emilia, alla quale gli atti sono inoltrati esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata alla casella provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Non potranno essere considerate valide le modalità di invio diverse da quelle sopra indicate.

Ulteriori informazioni possono essere fornite dall’ufficio preposto, utilizzando la casella di posta elettronica : trasporti@provincia.re.it, oppure rivolgendosi al personale addetto.

Pubblicato: 18 Febbraio 2020Ultima modifica: 06 Dicembre 2023