Autoscuole

Le funzioni della Provincia in materia di autoscuole, già attribuite dal DPR 616/77, sono state confermate ed estese dall’art. 105, comma 3, del D.Lgs. 112/1998 ed inserite tra le funzioni fondamentali inerenti i trasporti privati attribuite alle province dalla L. 56/2014 art. 1 comma 85 lettera b) “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e dalla L.R. 13/2015 art. 25 comma 5, “Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” .

Alla Provincia spettano anche le funzioni inerenti la vigilanza ed il controllo sull’attività svolta dalle autoscuole per verificare il permanere dei requisiti di legge prescritti per l’attività di autoscuola nonché gli eventuali  procedimenti sanzionatori.

Come e a chi devono essere presentate le istanze

Competente a ricevere è la Provincia di Reggio Emilia, alla quale gli atti sono inoltrati esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata alla casella provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Procedimenti in materia di autoscuola

Rispetto ai procedimenti sotto indicati l’ufficio preposto fornisce informazioni agli utenti interessati, utilizzando la casella di posta elettronica : trasporti@provincia.re.it, oppure rivolgendosi al personale addetto.

Pubblicato: 06 Febbraio 2020Ultima modifica: 28 Settembre 2021