Nuova SCIA per trasformazione – variazione rilevante

Riferimenti normativi:
art. 335, comma 6 e 8 DPR 495/92 – Regolamento attuazione – rilascio dell’autorizzazione alle autoscuole
art. 123 del Codice della strada – Autoscuole
art. 20 Legge 120/2010
art. 19 della Legge 241/90 – Segnalazione certificata di inizio attività

Nell’ipotesi di variazioni rilevanti e trasformazione di impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di autoscuola (trasformazione di ditta individuale in società di persone o di capitale oppure trasformazioni societarie) viene rilasciata una nuova autorizzazione (1) in sostituzione della precedente che viene revocata, previo accertamento dei requisiti sul legale rappresentante / amministratore (2).

Pertanto il soggetto richiedente il rilascio di una nuova autorizzazione è sottoposto agli stessi controlli e deve essere in possesso degli stessi requisiti previsti per la prima autorizzazione di cui all’art. 123 del CdS. L’autoscuola dovrà pertanto adeguare i requisiti alla normativa attualmente in vigore e svolgere l’attività di formazione dei conducenti per tutte le categorie di patente (3).Il requisito della capacità finanziaria dovrà  essere nuovamente dimostrato ovvero presentato per la prima volta. Le autoscuole con più sedi dovranno avere un responsabile didattico per ogni sede secondaria (4).

Occorre presentare la nuova Segnalazione di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90, alla Provincia di Reggio Emilia utilizzando il relativo modello SCIA  correttamente compilato in tutte le sue parti e corredato dalle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi nonché oggettivi e degli allegati occorrenti per fornire le informazioni e gli elementi necessari per la descrizione dell’attività.

La SCIA presentata dall’imprenditore sostituisce ogni atto di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L. 241/90 e pertanto l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione alla Provincia di Reggio Emilia.

Nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA la Provincia di Reggio Emilia procede alla verifica dei presupposti e dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, e potrà svolgere anche un sopralluogo finalizzato a verificare la conformità di locali, arredi e attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa di settore, come documentati nella modulistica allegata.
Nel caso di accertata carenza saranno adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione dei suoi effetti, salvo che, dove ciò sia possibile, l’impresa interessata provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti entro il termine concesso.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione false o mendaci la Provincia può sempre in ogni tempo adottare i provvedimenti inibitori allo svolgimento dell’attività e applicare le sanzioni previste dall’art. 123, comma 11 e 11bis del Cds (sanzioni pecuniarie e divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura), oltre a procedere a denuncia per i reati indicati dall’art. 19, comma 6 della L. 241/90 e del capo VI del DPR 445/2000 (denuncia all’autorità giudiziaria).
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Nota (1)
La gestione dei diversi casi di trasformazione è regolata dall’art. 335, comma 8 del DPR n. 495 del 16/12/1992 come di seguito riportato:
Nell’ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell’autorizzazione precedente.
Nota (2)
Nell’ipotesi di trasformazione di forma societaria viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione della precedente, previo accertamento dei requisiti sul legale rappresentante / amministratore:
– con l’art. 10, comma 1 del DM 30 del 10/01/2014 dal 01/04/2015 è stato superato il beneficio per coloro che erano già titolari di autoscuola precedentemente al 26/04/1988 previsto dall’art. 14, comma 3 del DM 317/1995 di ricoprire la carica di legale rappresentante con i soli requisiti richiesti dalla normativa previgente.
Infatti la normativa vigente nell’art. 123, comma 4 e 5 indica tassativamente i requisiti che deve possedere il titolare/legale rappresentante: avere la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola,avere compiuto 21 anni, non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non aver riportato condanne ostative all’esercizio di attività di autoscuola, non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione ai sensi dell’art. 84 e ss.  del D.Lgs. 159 del 6/09/2011, essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, essere in possesso di attestato di abilitazione professionale quale insegnante di teoria e istruttore di guida- con almeno una esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni, essere in regola con la formazione periodica obbligatoria ai sensi del D.M. 17/2011 come modificato dal D.M. 30/2014,il possesso di idonea patente di guida  categoria A, B, C+E e D / B, C+E e D salvo il riconoscimento dei diritti acquisiti per gli ultra sessantenni.
Nota (3)
Le autoscuole già in essere autorizzate di tipo B nel caso di trasformazioni societarie, cambio di titolarità, dovranno adeguarsi all’art. 123, comma 7 del Cds ed estendere l’attività al conseguimento di tutti i tipi di patente conformando quindi la dotazione del parco veicolare autonomamente o  attraverso l’adesione ad un Consorzio che ha costituito un Centro di Istruzione Automobilistica.
Art. 20.Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole – entrata in vigore il 13/08/2010
omesso..
 comma 6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell’autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. 
Nota (4)
Poiché occorre una nuova autorizzazione è necessario che l’impresa adegui i requisiti stabiliti dall’art. 123, comma 4 del Cds che aggiunge l’obbligo per le sedi secondarie della figura del responsabile didattico legato con l’impresa con un rapporto giuridico tipico quale: amministratore, socio illimitatamente responsabile, collaboratore familiare o dipendente. Il responsabile didattico deve avere i requisiti richiesti al titolare / legale rappresentante di cui all’art. 123, comma 5 del CdS.

Pubblicato: 03 Luglio 2020Ultima modifica: 06 Dicembre 2023