Variazione della sede

La sede è uno dei requisiti necessari per svolgere regolarmente l’attività di scuola guida e deve essere quindi conforme all’art. 3 del D.M. 317/95. Pertanto la sede deve comprendere almeno:

  • un’aula di superficie non inferiore a 25 mq, dotata di idoneo arredamento, separata dagli uffici o eventuali altri locali
  • un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a 10 mq., attiguo all’aula ed ubicato nella medesima sede e con ingresso autonomo Nota: nel caso in cui nella sede sia svolta anche l’attività di consulenza automobilistica i locali potranno avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico, in questo caso però con una superficie di almeno 20 mq e 10 mq per l’archivio (art. 1 D.M. 9/11/1992)
  • servizi igienici
  • i locali devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio del comune in cui ha sede l’autoscuola

Qualora si intende effettuare le visite mediche si aggiunge il locale adibito ad Ambulatorio medico per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività non sanitaria conforme alla delibera n. 1452 del 02/10/2017 della Giunta Regionale ed autorizzato dal Comune ove la sede è posta.

Le SCIA – Trasferimento sede autoscuola e Modifica caratteristiche dei locali presentate dall’imprenditore sostituiscono ogni atto di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L. 241/90 e pertanto devono essere presentate prima o contestualmente all’inizio dell’attività nella nuova sede utilizzando l’apposito modello da inoltrare alla casella PEC provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it completa in tutte le sue parti e corredata delle prescritte autocertificazioni, elaborati tecnici e planimetrici e contratti/rogiti come riepilogato:

– planimetria in originale scala 1:100 quotata e firmata da Tecnico abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola e con l’indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;

– attestazione di un tecnico abilitato relativa alla conformità dei locali alla normativa urbanistico/edilizia e igenico-sanitaria nonché in materia di accessibilità e agibilità e destinazione d’uso, ovvero attestazioni comunali in originale o copia conforme attestante la destinazione d’uso e l’abitabilità/agibilità dei locali

– per la disponibilità dei locali occorre copia dell’atto di proprietà / locazione /comodato

– La dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli arredi ed al materiale per le lezioni teoriche.

Eccezioni: nel caso di sfratto, così come nel caso di forza maggiore o di chiusura al traffico della strada per determinati motivi, l’Autoscuola è esonerata dal rispetto delle metrature relative all’ampiezza dei locali se tali condizioni si riferiscono ad autoscuole che esercitavano l’attività anteriormente al D.M. 317/1995; Restano invece da rispettare gli obblighi relativi alla conformità edilizia ed agibilità, così come la necessità di fornire ai nostri uffici la documentazione tecnica dei locali di autoscuola, ed il titolo di disponibilità

Pubblicato: 06 Luglio 2020Ultima modifica: 05 Gennaio 2021