Variazioni non soggette all’obbligo di nuova SCIA

CASISTICHE:

1. Proseguimento provvisorio dell’attività a seguito dell’impedimento del titolare o legale rappresentante (Art. 335, comma 8 DPR 495/1992)

2. Segnalazione variazioni non sostanziali (Art. 335, comma 6 e 9 DPR 495/1992):

  • subentro, recesso o esclusione di uno o più soci diversi dal “titolare/legale rappresentante dell’autoscuola” e qualora le modifiche della composizione societaria non sono tali da comportare una nuova SCIA
  • variazione denominazione / ragione sociale senza modifica sostanziale della titolarità

3. Estensione dell’attività di autoscuola (Art. 14, 1bis del D.N. 317/1995)

4. Ingresso / recesso Consorzio

5. Cessazione dell’attività di autoscuola

Pubblicato: 03 Luglio 2020Ultima modifica: 27 Giugno 2023