Nuova SCIA

Avvio attività di autoscuola

Coloro che intendono avviare l’attività di autoscuola devono presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90, alla Provincia di Reggio Emilia utilizzando il relativo modello SCIA correttamente compilato in tutte le sue parti e corredato dalle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi nonché oggettivi e degli allegati occorrenti per fornire le informazioni e gli elementi necessari per la descrizione dell’attività.

La SCIA presentata dell’imprenditore sostituisce ogni atto di autorizzazione e pertanto l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione alla Provincia di Reggio Emilia.

Nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA la Provincia di Reggio Emilia procede alla verifica dei presupposti e dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, e potrà svolgere anche un sopralluogo finalizzato a verificare la conformità di locali, arredi e attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa di settore, come documentati nella modulistica allegata. Nel caso di accertata carenza saranno adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione dei suoi effetti, salvo che, dove ciò sia possibile, l’impresa interessata provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti entro il termine concesso.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione false o mendaci la Provincia può sempre in ogni tempo adottare i provvedimenti inibitori allo svolgimento dell’attività e applicare le sanzioni previste dall’art. 123, comma 11 e 11bis del Cds (sanzioni pecuniarie e divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura), oltre a procedere a denuncia per i reati indicati dall’art. 19, comma 6 della L. 241/90 e del capo VI del DPR 445/2000 (denuncia all’autorità giudiziaria).

Chi può presentare la SCIA

Possono presentare la SCIA il titolare, per le ditte individuali, il legale rappresentante, per le società o gli enti, purché in possesso dei seguenti requisiti personali e morali:

avere la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola;
avere compiuto 21 anni;
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
non aver riportato condanne ostative all’esercizio di attività di autoscuola, ai sensi degli artt. 120, comma 1, e 123, comma 6 del D.Lgs. n. 285/92;
di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione ai sensi dell’art. 84 e ss. del D.Lgs. 159 del 6/09/2011 (antimafia);
essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
essere in possesso di attestato di abilitazione professionale quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno una esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni;
essere in regola con la formazione periodica obbligatoria ai sensi del D.M. 17/2011 come modificato dal D.M. 30/2014.
il possesso di idonea patente di guida categoria A, B, C+E e D / B, C+E e D salvo il riconoscimento dei diritti acquisiti.

Inoltre dovrà essere documentato: il possesso del requisito morale da parte dei collaboratori familiari nel caso di impresa familiare, da tutti gli amministratori, nel caso di società di capitale – cooperative, e da tutti i soci nel caso di società di persone.

Requisito finanziario

Dovrà essere documentato il possesso di una adeguata capacità finanziaria ai sensi dell’art 2 D.M. 317/95: infatti per avviare l’esercizio le persone fisiche o le società devono dimostrare per una sola sede un’adeguata capacità finanziaria attraverso: un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento per € 25.822,84 nelle varie forme tecniche rilasciata da aziende o istituti di credito oppure società finanziarie con capitale non inferiore a € 2.585.284,5.

Disponibilità dei locali

I locali ai sensi dell’art. 3 D.M. 317/95 devono essere in disponibilità a titolo di proprietà, locazione o comodato e devono comprendere:
– un’aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento
– un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all’aula con ingresso autonomo
servizi igienici.

Si aggiunge il locale adibito ad Ambulatorio medico per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività non sanitaria conforme alla delibera n. 1452 del 02/10/2017 della Giunta Regionale ER ed autorizzato dal Comune ove la sede è posta.

Conformità dell’arredamento didattico

L’aula di insegnamento ai sensi dell’art. 4 D.M. 317/95 deve essere dotata di:
– Cattedra o tavolo per insegnante;
– Lavagna delle dimensioni minime (mt. 1,10 x 0,80 mt) o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all’articolo 5, comma 2;
– Posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l’autoscuola.

Conformità del materiare didattico

L’autoscuola dovrà disporre ai sensi dell’art. 5 D.M. 317/95 del seguente materiale didattico:
a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico;
e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d’iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l’impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.
i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il servosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

Nel caso in cui l’autoscuola disponga di pannelli luminosi e/o di sistemi audiovisivi o multimediali il materiale didattico può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali (la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare/legale rappresentante)

Parco veicolare

L’autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patente pertanto il materiale minimo per le esercitazioni di guida di cui devono essere dotate, anche attraverso l’adesione ad un consorzio, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, C, CE, D e DE. (art. 6 D.M. 317/95)

Relativamente all’apertura di sede ulteriore ricadente nel territorio di una stessa Provincia la dotazione minima, ferma restando la dotazione obbligatoria per la prima sede, è costituita dalla disponibilità di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente B.

Non c’è l’obbligo di avere in dotazione i veicoli di cui alle categorie B96, B1, C1, C1E, D1, D1E e le patenti speciali, ovviamente le Autoscuole ne dovranno avere la disponibilità nel caso intendano iscrivere candidati al conseguimento di dette categorie di patente.

Responsabile didattico

Nel caso di apertura di una ulteriore sede di autoscuola è necessario nominare un Responsabile didattico in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare / legale rappresentante.

E’ inserito nell’autoscuola quale: dipendente, collaboratore familiare, e nel caso di società di persone o di capitali, socio o amministratore.

Personale docente

Gli insegnanti e gli istruttori di scuola guida possono essere inseriti nell’organico di una autoscuola se in possesso dei seguenti requisiti:
– essere in possesso di attestato di abilitazione professionale quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida;
– essere in regola con la formazione periodica obbligatoria ai sensi del D.M. 17/2011 come modificato dal D.M. 30/2014;
– patente adeguata (patente di guida della categoria B per l’insegnante, patente di guida della categoria A, B, C+E e D / B, C+E e D salvo il riconoscimento dei diritti acquisiti)
– inoltre devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.120, comma 1 del Cds per il rilascio della patente di guida e degli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011 e non essere stati oggetto di provvedimenti di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (antimafia) o misura di sicurezza o prevenzione.

Il personale docente è inserito in autoscuola quale: titolare, amministratore per le società di capitale, socio nelle società di persone, socio accomandatario nelle società. in accomandita semplice, collaboratore nel caso impresa familiare, lavoratore subordinato anche a tempo determinato e part-time, lavoratore autonomo nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle attuali norme dei contratti di lavoro (D.Lgs. 81/2015).

Pubblicato: 03 Luglio 2020Ultima modifica: 06 Dicembre 2023