Dichiarazione formazione obbligatoria

Adempimento della formazione periodica obbligatoria
D.M. 17/2011 successivamente modificato dal D.M. 30/2014

I titolari delle abilitazioni di insegnante e di istruttore di scuola guida sono soggetti all’obbligo della formazione periodica della durata di 8 ore presso un ente accreditato dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del  D.M. 17/2011 (come modificato dal D.M. 30/2014).

Nel caso di doppia abilitazione l’obbligo della formazione periodica per entrambe le abilitazioni si ottempera frequentando uno solo tra i corsi di cui agli artt. 4 e  9 del D.M. 17/2011 (come modificato del D.M. 30/2014).

L’insegnante/l’istruttore non in regola con l’obbligo della formazione non può essere inserito nell’organico di una autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, ovvero proseguire l’attività se già autorizzata, infatti la violazione delle disposizioni del D.M. 17/2011 comporta la sospensione dell’abilitazione.

Scadenze

Insegnanti/istruttori che hanno conseguito l’abilitazione con la previgente normativa (prima del 24/03/2011).
La prima scadenza è stata il 24/03/2013 da rinnovarsi ogni due anni (entro il 24/03/2015, poi entro il 24/03/2017 ecc.), con la partecipazione ad un nuovo corso che potrà essere frequentato a partire dal sesto mese prima della scadenza  stessa. In tale caso l’abilitazione è riconosciuta senza soluzione di continuità.

Insegnanti/istruttori che hanno conseguito l’abilitazione dopo l’entrata in vigore della nuova normativa (dopo il 24/03/2011)
Il soggetto abilitato di recente dovrà compiere il primo aggiornamento entro due anni dalla data di conseguimento del titolo (data dell’attestato) e comunque entro e non oltre il 24 marzo successivo ai primi due anni di conseguimento del titolo.

Cosa comunicare

Personale docente

Il personale docente, per proseguire l’attività esercitata presso l’Autoscuola o il Centro d’Istruzione Automobilistica, deve provare l’avvenuto adempimento della formazione periodica obbligatoria alla Provincia che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio presentando esclusivamente in modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it la documentazione digitale (scansione in formato PDF) della Dichiarazione formazione obbligatoria sottoscritta e completa dei seguenti allegati:

  • attestato di frequenza al corso di formazione
  • patente di guida.

L’invio della documentazione digitale dovrà avere le seguenti specifiche:

1. nell’oggetto dovrà essere indicato “Formazione periodica obbligatoria D.M. 17/2011 e Nome e Cognome del docente”

2. nel caso di più allegati questi devono riportare un titolo identificativo (es. Attestato corso, patente di guida…)

Rinnovo tesserino

Concluso il procedimento di verifica del permanere delle condizioni e dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di insegnamento della teoria e/o istruzione alla guida verrà rilasciato il nuovo Tesserino valido per il biennio successivo all’ultimo corso di formazione che verrà consegnato all’interessato, o ad un suo delegato, previo appuntamento da concordarsi con il personale dell’ufficio trasporti.

In tale occasione dovrà essere restituito il tesserino scaduto.

La prova dell’avvenuto adempimento della formazione periodica è da presentare alla Provincia entro 30 giorni dalla data della scadenza dell’obbligo formativo.

Autoscuole e CIA
Ai titolari delle Autoscuole o Centri di Istruzione Automobilistica compete la comunicazione alla Provincia relativa al personale docente che non ha adempiuto all’obbligo formativo utilizzando l’apposita Dichiarazione presentando esclusivamente in modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it indicando nell’oggetto “Dichiarazione irregolarità personale docente”.
Tale comunicazione è da presentare entro 30 giorni dalla data della scadenza dell’obbligo formativo.

Controlli

Per i soggetti già inseriti nell’organico di Autoscuola o CSI che risultino non in regola con la formazione si avvierà il procedimento di contestazione nei confronti del docente inadempiente e nei confronti del titolare dell’autoscuola che non ha comunicato tale irregolarità.

Pubblicato: 03 Luglio 2020Ultima modifica: 02 Gennaio 2024