Studenti disabili

Il principio dell’integrazione scolastica dei bambini disabili viene reso effettivo negli anni ’70 con la legge 517/77 che elimina le classi “differenziali” e istituisce formalmente le classi aperte.

Successivamente con la Circolare del ministro della Pubblica Istruzione n. 262 del 1988 vengono individuati i criteri per consentire “l’effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola”.

Inoltre, con la legge quadro 104/92 sull’integrazione in tutti gli ambiti della vita delle persone disabili si stabilisce il “Diritto all’educazione e all’istruzione prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità”.

Con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66: Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, applicativo dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Legge sulla Buona Scuola), si modifica il quadro di riferimento normativo relativamente a: le procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica; i nuovi strumenti per l’attuazione dell’integrazione, tra cui la nomina del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale – GLIR – a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale; la definizione del profilo del personale per l’assistenza e l’autonomia, ecc.

L’impatto dell’applicazione del Decreto Legislativo 66/2017 si definirà in modo maggiormente compiuto con l’emanazione dei Decreti attuativi e secondo le decorrenze e norme transitorie richiamate nel Decreto stesso.

Il ruolo svolto dalla Provincia nel processo di integrazione scolastica è stato ridimensionato dal quadro di riferimento normativo:

  • L. 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
  • L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare l’art. 51, lett. e), che dispone che la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni.

In Emilia Romagna è in vigore la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10” che attribuisce alle Province il compito di approvare il Piano per il diritto allo studio, con la relativa assegnazione dei fondi.

Con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208) all’art. 1 c. 947, si è stabilito che ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle Province, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali di cui all’art. 13 c. 3 della L. 104/92 e relative alle esigenze di cui all’art 139 c. 1 lett. c) del decreto legislativo 112/98, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1 gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data prevedono l’attribuzione delle funzioni alle Province, alle Città Metropolitane o ai Comuni, anche in forma associata.

Dal 2016, quindi, sulla base delle risorse previste nella Legge di Stabilità, ogni anno la Regione Emilia Romagna, riceve fondi che, attraverso le Province, arrivano ai Comuni per contribuire alle spese sostenute per le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

Inoltre, annualmente, la L.R. 26/2001, sulla base del Piano per il diritto allo studio, prevede un contributo da erogare agli Enti Locali che sostengono spese specifiche per il trasporto scolastico per Disabili.

Negli anni passati, la Provincia, in accordo con il GLIP ed i principali attori del sistema di integrazione scolastica degli alunni disabili, ha promosso il rinnovo dell’Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità previsto dalla L.104/92.

L’ultimo Accordo, rinnovato dalla Provincia di Reggio Emilia il 12/12/2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURER) il 19/03/2007 rimane un riferimento imprescindibile per assicurare effettive opportunità d’integrazione scolastica e d’inclusione sociale in un contesto che si sta modificando ed evolvendo.

Fin dagli anni ’90 la Provincia di Reggio Emilia ha promosso politiche che hanno favorito prioritariamente l’integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili, creando un importante tassello nel sistema integrato di interventi e di servizi. La scelta politica fatta in questi anni si è tradotta concretamente nella promozione e nel finanziamento di progetti e servizi mirati a favorire il diritto allo studio e la partecipazione attiva alla vita sociale dei giovani con disabilità. In tale direzione risulta essere particolarmente significativo il Progetto Tutor per alunni certificati ex L.104/92 frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

Pubblicato: 08 Maggio 2020Ultima modifica: 12 Gennaio 2024