Modalità di presentazione dei chiarimenti
Chiarimenti che NON modificano elaborati già trasmessi
Se la documentazione da trasmettere INTEGRA ESCLUSIVMANTE elaborati già presentati, allora si trasmettono i soli documenti aggiuntivi.
Chiarimenti che modificano elaborati già trasmessi
Se la documentazione da trasmettere, CHIARISCE e MODIFICA elaborati già presentati allora si trasmettono:
■ Lettera di accompagnamento con risposte sintetiche alle richieste e individuazione delle stesse nell’elaborato/ti aggiornati.
■ Dichiarazione dell’invarianza delle restanti parti dell’elaborato aggiornati;
■ Elaborati AGGIORNATI che sostituiranno i corrispondenti elaborati iniziali.
Modalità di trasmissione dei chiarimenti
La documentazione integrativa e/o di chiarimento eventualmente richiesta dalla Struttura Sismica Provinciale, dovrà essere trasmessa:
- entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni;
- direttamente dal Progettista Strutturale dell’intero intervento (PSG) alla Struttura Sismica Provinciale;
- tramite PEC all’indirizzo: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
- allegando i file .pdf firmati digitalmente in formato CADES (.p7m) alla PEC (La dimensione della singola PEC non può superare i 50 MB; se necessario, l’invio può essere effettuato in più parti, specificando che si tratta di “parte X di Y”; non è possibile inviare link (p.es. weTransfer) al posto dei file allegati).
La PEC dovrà avere come oggetto
Trasmissione chiarimenti al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture Prot. n. _____ del ___ / ___ / ______
La documentazione allegata alla PEC dovrà essere firmata digitalmente
- dal Progettista Strutturale dell’intero intervento (PSG);
- da eventuali altri Progettisti Strutturali (di settore e/o di specifiche opere) qualora previsti;
- da eventuali altri Professionisti (p. es. Geologo) qualora previsti;
- e per presa visione, dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento (DLSG).
NON è richiesto il MUR A.7/D.7
Termini di trasmissione
Nel caso in cui non venga trasmessa l’eventuale documentazione di chiarimento entro i termini indicati (15 gg), si darà atto alle procedure sanzionatorie di cui alla Parte II, Capo IV, Sezione III del DPR 380/2001.
Copia cartacea di cortesia
Solo se richiesto esplicitamente, dovrà essere altresì consegnata allo scrivente Servizio una copia cartacea di “cortesia”, che riproduca fedelmente i documenti trasmessi via PEC.
Di norma, tale copia non viene richiesta.