IRiPI, IMRiPI e IPRiPI (art. 94 bis DPR 380/2001)

Definizioni degli interventi strutturali ai sensi dell'art. 94bis del DPR 380/2001

IRiPI (Interventi Rilevanti per la Pubblica Incolumità)

  • [A.1] Interventi di Adeguamento o di Miglioramento di edifici di qualsiasi classe d’uso, in zona sismica 1 e 2 per valori di PGA maggiori o uguali a 0,20;
  • [A.2] Interventi di Nuova Costruzione “discostanti dalle usuali tipologie o complesse” di edifici di classe d’uso II, III e IV, in zona sismica 1 e 2;
  • [A.3] Interventi di Nuova costruzione , di Adeguamento o di Miglioramento di edifici strategici o rilevanti per il collasso (classe d’uso III e IV) in zona sismica 1 e 2, indipendentemente dal valore della PGA;
  • [A.4.1] Tutti gli interventi da eseguire in abitati dichiarati da consolidare, per qualsiasi tipologia di intervento e per edifici di qualsiasi classe d’uso, in zona sismica 1, 2 e 3;
  • [A.4.2] Sopraelevazione degli edifici di qualsiasi classe d’uso, in zona sismica 1, 2 e 3;
  • [A.4.3] Tutte le sanatorie, con e senza interventi, a seguito di accertamento di violazione di norme antisismiche, per qualsiasi tipologia di intervento e per edifici di qualsiasi classe d’uso, in zona sismica 1, 2 e 3.

IMRiPI (Interventi di Minore Rilevanza per la Pubblica Incolumità)

  • [B.1] Interventi di Adeguamento o di Miglioramento
    • di edifici NON strategici o rilevanti per il collasso, in zona sismica 2 per valori di PGA < 0,2;
    • di edifici anche strategici o rilevanti per il collasso, in zona sismica 3;
  • [B.2] Interventi di Riparazione locale su edifici (anche strategici o rilevanti per il collasso) di qualsiasi classe d’uso in tutte le zone sismiche;
  • [B.3] Interventi di Nuova Costruzione
    • di tipologia usuale e non complessa di edifici NON strategici o rilevanti per il collasso in tutte le zone sismiche;
    • anche di tipologia non usuale e complessa di edifici anche strategici e rilevanti per il collasso in zona sismica 3;
  • [B.4] Interventi Nuova Costruzione di edifici di classe d’uso I (anche non usuale e complessa).

IPRiPI (Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità)

Gli Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità sono definiti negli elenchi di carattere tassativo della DGR 2272/2016 al

  • Paragrafo 2, lettera A: Nuove costruzioni;
  • Paragrafo 2, lettera B: Interventi relativi a costruzioni o a manufatti esistenti.
Pubblicato: 23 Aprile 2021Ultima modifica: 22 Settembre 2023