Autorizzazione e deposito (art. 94 DPR 380/2001)

Procedimento sismico degli interventi strutturali ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001

IRiPI ⇒ Autorizzazione

Per tutti gli IRiPI si deve sempre fare istanza di autorizzazione sismica; l’autorizzazione viene rilasciata a seguito di istruttoria dalla Struttura Sismica Provinciale

IMRiPI ⇒ Deposito

Per tutti gli IMRiPI si deve sempre effettuare il deposito del progetto esecutivo delle strutture, che è sottoposto a controllo a campione (ovvero sistematico per gli IMRiPI relativi ad edifici strategici o sensibili di cui alla DGR 1661/2009, come indicato nella Circolare P.G. 2020/0077588 del 31/01/2020 della RER) da parte della Struttura Sismica Provinciale

IPRiPI ⇒ Nessun procedimento sismico

Per tutti gli IPRiPi non è dovuto alcun procedimento sismico, ma, eventualmente, la sola Denuncia Lavori ai sensi dell’Art. 65 del DPR 380/2001

Pubblicato: 24 Giugno 2021Ultima modifica: 18 Marzo 2024